Art. 1919 c.c. — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
Testo dell'articolo
Art. 1919. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
