Art. 1879 c.c. — Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta
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Art. 1879. Divieto di riscatto e onerosita' sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non puo' liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualita' pagate. Egli e' tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale e' stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
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