Art. 187 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 187. Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'[articolo 189](/it-IT/fonte/codice-civile/art-189), non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio [modificato] .
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