Art. 1850 c.c. — Diminuzione della garanzia
Testo dell'articolo
Art. 1850. Diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca puo' chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procedera' alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca puo' procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797. La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
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