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Art. 1849 c.c. — Ritiro dei titoli o delle merci

Testo dell'articolo

Art. 1849. Ritiro dei titoli o delle merci

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, puo' ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

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Avv. Federico Papa
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