Art. 182 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 182. Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e' richiesto, a norma dell'[articolo 180](/it-IT/fonte/codice-civile/art-180), il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivita' dell'impresa [modificato] .
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