Art. 1789 c.c. — Vendita delle cose depositate
Testo dell'articolo
Art. 1789. Vendita delle cose depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non e' rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando e' decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalita' stabilite dall'art. 1515. Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
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