Art. 1743 c.c. — Diritto di esclusiva
Testo dell'articolo
Art. 1743. Diritto di esclusiva
Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.
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