Art. 1739 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 1739. Obblighi dello spedizioniere
Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante [modificato] .
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