Art. 1719 c.c. — Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Testo dell'articolo
Art. 1719. Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
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