In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1709 c.c. — Presunzione di onerosita'
Testo dell'articolo
Art. 1709. Presunzione di onerosita'
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non e' stabilita dalle parti, e' determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.
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