Art. 1682 c.c. — Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi
Testo dell'articolo
Art. 1682. Responsabilita' del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
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