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Art. 1672 c.c. — Impossibilita' di esecuzione dell'opera

Testo dell'articolo

Art. 1672. Impossibilita' di esecuzione dell'opera

Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

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Avv. Federico Papa
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