Art. 1667 c.c. — Difformita' e vizi dell'opera
Testo dell'articolo
Art. 1667. Difformita' e vizi dell'opera
L'appaltatore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera. La garanzia non e' dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformita' o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purche', in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e' necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformita' o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento puo' sempre far valere la garanzia, purche' le difformita' o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1667 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
