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Art. 166 c.c. - Capacità dell'inabilitato

Testo dell'articolo

Art. 166. Capacita' dell'inabilitato

Per la validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e' necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

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