Art. 1637 c.c. — Accollo di casi fortuiti
Testo dell'articolo
Art. 1637. Accollo di casi fortuiti
L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
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