In vigoreNormativaCodice civile

Art. 157 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 157. Cessazione degli effetti della separazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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