Art. 1563 c.c. — Scadenza delle singole prestazioni
Testo dell'articolo
Art. 1563. Scadenza delle singole prestazioni
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti. Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facolta' di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
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