Art. 1526 c.c. — Risoluzione del contratto
Testo dell'articolo
Art. 1526. Risoluzione del contratto
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennita', il giudice, secondo le circostanze, puo' ridurre l'indennita' convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprieta' della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.
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