Art. 1494 c.c. — Risarcimento del danno
Testo dell'articolo
Art. 1494. Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
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