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Art. 1494 c.c. — Risarcimento del danno

Testo dell'articolo

Art. 1494. Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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Avv. Federico Papa
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