Art. 1481 c.c. — Pericolo di rivendica
Testo dell'articolo
Art. 1481. Pericolo di rivendica
Il compratore puo' sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Il pagamento non puo' essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
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