In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1431 c.c. — Errore riconoscibile
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Art. 1431. Errore riconoscibile
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
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