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Art. 1384 c.c. — Riduzione della penale

Testo dell'articolo

Art. 1384. Riduzione della penale

La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

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Avv. Federico Papa
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