Art. 1379 c.c. — Divieto di alienazione
Testo dell'articolo
Art. 1379. Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
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