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Art. 1377 c.c. — Trasferimento di una massa di cose

Testo dell'articolo

Art. 1377. Trasferimento di una massa di cose

Quando oggetto del trasferimento e' una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorche', per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

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Avv. Federico Papa
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