Art. 136 c.c. — Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
Testo dell'articolo
Art. 136. Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
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