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Art. 1335 c.c. — Presunzione di conoscenza

Testo dell'articolo

Art. 1335. Presunzione di conoscenza

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.

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Avv. Federico Papa
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