Art. 1316 c.c. — Obbligazioni indivisibili
Testo dell'articolo
Art. 1316. Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.
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