Codice civile › Libro IV › Titolo I › Capo VII › Sezione III · Delle obbligazioni in solido
Art. 1306 c.c.
Sentenza
Art. 1306. Sentenza
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.
In breve
L'art. 1306 c.c. disciplina l'efficacia della sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido (o tra il debitore e uno dei creditori), stabilendo una regola peculiare che deroga ai limiti soggettivi generali della cosa giudicata.
Dal quesito «Estensione della sentenza ai condebitori solidali ex art. 1306 c.c.» →Chiedi sull'art. 1306 c.c.
Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 1306 c.c.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 1306 c.c. (Sentenza) «La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.»
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