In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1302 c.c. - Compensazione

Testo dell'articolo

Art. 1302. Compensazione

Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo. A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

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