Art. 126 c.c. — Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Testo dell'articolo
Art. 126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
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