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Art. 1257 c.c. — Smarrimento di cosa determinata

Testo dell'articolo

Art. 1257. Smarrimento di cosa determinata

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

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Avv. Federico Papa
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