In vigoreNormativaCodice civile

Art. 125 c.c. — Azione del pubblico ministero

Testo dell'articolo

Art. 125. Azione del pubblico ministero

L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 125 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale