Art. 1242 c.c. — Effetti della compensazione
Testo dell'articolo
Art. 1242. Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.
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