In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1241 c.c. — Estinzione per compensazione
Testo dell'articolo
Art. 1241. Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
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