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Art. 1241 c.c. — Estinzione per compensazione

Testo dell'articolo

Art. 1241. Estinzione per compensazione

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

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Avv. Federico Papa
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