Art. 1234 c.c. — Inefficacia della novazione
Testo dell'articolo
Art. 1234. Inefficacia della novazione
La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria. Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
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