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Art. 1234 c.c. — Inefficacia della novazione

Testo dell'articolo

Art. 1234. Inefficacia della novazione

La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria. Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

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Avv. Federico Papa
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