In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1232 c.c. — Privilegi, pegno e ipoteche
Testo dell'articolo
Art. 1232. Privilegi, pegno e ipoteche
I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
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