Art. 1230 c.c. — Novazione oggettiva
Testo dell'articolo
Art. 1230. Novazione oggettiva
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
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