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Art. 1228 c.c. — Responsabilita' per fatto degli ausiliari

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Art. 1228. Responsabilita' per fatto degli ausiliari

Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

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Avv. Federico Papa
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