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Art. 1228 c.c. — Responsabilita' per fatto degli ausiliari
Testo dell'articolo
Art. 1228. Responsabilita' per fatto degli ausiliari
Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
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