Art. 1217 c.c. — Obbligazioni di fare
Testo dell'articolo
Art. 1217. Obbligazioni di fare
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1217 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
