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Art. 1217 c.c. — Obbligazioni di fare

Testo dell'articolo

Art. 1217. Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

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Avv. Federico Papa
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