Art. 1204 c.c. — Terzi garanti
Testo dell'articolo
Art. 1204. Terzi garanti
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
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