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Art. 1201 c.c. — Surrogazione per volonta' del creditore

Testo dell'articolo

Art. 1201. Surrogazione per volonta' del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

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Avv. Federico Papa
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