In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1201 c.c. — Surrogazione per volonta' del creditore
Testo dell'articolo
Art. 1201. Surrogazione per volonta' del creditore
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.
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