In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1200 c.c. — Liberazione dalle garanzie
Testo dell'articolo
Art. 1200. Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.
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