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Art. 119 c.c. - Interdizione

Testo dell'articolo

Art. 119. Interdizione

Il matrimonio di chi e' stato interdetto per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e' stata pronunziata posteriormente ma l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno [modificato] .

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