In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1167 c.c. — Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

Testo dell'articolo

Art. 1167. Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1167 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale