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Art. 1158 c.c. — Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
Testo dell'articolo
Art. 1158. Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.
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