Art. 1131 c.c. — Rappresentanza
Testo dell'articolo
Art. 1131. Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'[articolo 1130](/it-IT/fonte/codice-civile/art-1130) [modificato] o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorita' amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e' tenuto al risarcimento dei danni.
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Note professionali
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