Art. 1122 ter c.c.
Testo dell'articolo
Art. 1122 ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'[articolo 1136](/it-IT/fonte/codice-civile/art-1136) [modificato] .
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