Art. 1111 c.c. — Scioglimento della comunione
Testo dell'articolo
Art. 1111. Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti puo' sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorita' giudiziaria puo' stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento puo' pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni e' valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e' stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1111 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
