Art. 1098 c.c. — Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua
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Art. 1098. Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non puo' deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantita' di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalita' a favore del fondo dominante.
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